Circolare INPS n.138 del 20.10.2025

INDICE

1. Premessa

2. Sospensione degli adempimenti e dei versamenti contributivi

3. Soggetti interessati alla sospensione contributiva

4. Lavoratori cessati e versamento della contribuzione

5. Modalità di recupero dei contributi sospesi

6. Istruzioni operative

6.1 Artigiani ed esercenti attività commerciali

6.2 Committenti e liberi professionisti tenuti al versamento dei contributi alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995

6.3 Datori di lavoro con natura giuridica privata con dipendenti iscritti alla Gestione pubblica

6.4 Datori di lavoro iscritti alla Gestione contributiva agricola

6.5 Contributi dovuti dai lavoratori agricoli autonomi e dai concedenti a piccola colonia e a compartecipanti familiari

6.6 Datori di lavoro domestico

6.7 Aziende con dipendenti

6.7.1 Datori di lavoro con pluralità di sedi operative

7. Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all’Agente della riscossione

8. Verifica della regolarità contributiva di cui al D.I. 30 gennaio 2015

9. Istruzioni contabili

1. Premessa

Con il decreto del Ministro per la Protezione civile e le politiche del mare del 13 marzo 2025 è stato dichiarato lo stato di mobilitazione del Servizio nazionale della protezione civile, in relazione allo stato di attività del vulcano Campi Flegrei, conseguente allo sciame sismico che, a partire dal 13 marzo 2025, ha interessato il territorio dei comuni di Pozzuoli, Bacoli e Bagnoli in provincia di Napoli, nonché parte del territorio della città metropolitana di Napoli.

Per fare fronte agli effetti dell'evoluzione del fenomeno bradisismico in atto nell'area dei Campi Flegrei è stato emanato il decreto-legge 7 maggio 2025, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2025, n. 101, pubblicatonella Gazzetta Ufficiale n. 104 del 7 maggio 2025 ed entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione, ossia l’8 maggio 2025.

In particolare, l’articolo 11 del decreto-legge n. 65/2025 ha previsto specifici interventi, tra i quali la sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria in scadenza nel periodo dal 13 marzo 2025 al 31 agosto 2025, inclusi quelli derivanti dalle cartelle di pagamento emesse dagli Agenti della riscossione e dagli avvisi di addebito ai sensi degli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.

Tanto premesso, con la presente circolare si illustrano le disposizioni in argomento e si forniscono le relative istruzioni operative e contabili concernenti le diverse Gestioni previdenziali amministrate dall’Istituto.

2. Sospensione degli adempimenti e dei versamenti contributivi

L’articolo 11, comma 3, del decreto-legge n. 65/2025 prevede, per i soggetti che alla data del 13 marzo 2025 avevano la residenza o la sede legale o la sede operativa (dichiarata alla competente Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura) negli immobili danneggiati di cui alle lettere a) e b)del comma 1 del medesimo articolo 11, la sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, in scadenza nel periodo compreso tra il 13 marzo 2025 e il 31 agosto 2025.

Per espressa previsione normativa, sono esclusi dalla sospensione gli adempimenti relativi agli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 9-bis del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608.

Al riguardo, si sottolinea che i soggetti destinatari delle disposizioni concernenti la sospensione in argomento sono individuati con decreto del Ministro per la Protezione civile e le politiche del mare, su proposta del presidente della Regione Campania, sentiti i Comuni interessati.

Per completezza, si evidenzia che le disposizioni in argomento sospendono sia gli adempimenti informativi che i termini relativi ai versamenti dei contributi con scadenza nel periodo dal 13 marzo 2025 al 31 agosto 2025. Sono compresi nella sospensione anche i versamenti, in scadenza sempre nel medesimo periodo, relativi alle note di rettifica scadute, ai piani di rateazione dei debiti contributivi in fase amministrativa concessi dall’Istituto e agli atti di accertamento da vigilanza documentale.

Si specifica, inoltre, che rientra nella sospensione anche il versamento della prima rata in caso di domanda di rateazione per la quale il relativo pagamento ricade nel predetto periodo di sospensione.

La sospensione degli adempimenti e dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali di cui alla presente circolare comprende anche quelli relativi alla quota a carico dei lavoratori[1], fermo restando l’obbligo di versamento all’Istituto, in unica soluzione, senza applicazione di sanzioni e interessi, entro la data di ripresa dei versamenti di cui al successivo paragrafo 5 della presente circolare.

Si precisa altresì che, conformemente a quanto indicato dall’Istituto con il messaggio n. 23735 del 1° ottobre 2007, la sospensione contributiva in oggetto si applica anche alle quote di trattamento di fine rapporto (TFR) da versare al Fondo di tesoreria (cfr. l’art. 1, commi 755 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296), trattandosi di contribuzione previdenziale equiparata, ai fini dell’accertamento e della riscossione, a quella obbligatoria dovuta a carico del datore di lavoro.

Si sottolinea, infine, che non si fa luogo al rimborso dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria già versati (cfr. l’art. 11, comma 6, del decreto-legge n. 65/2025).

3. Soggetti interessati alla sospensione contributiva

In applicazione delle disposizioni del citato articolo 11, comma 3, del decreto-legge n. 65/2025, la sospensione, decorrente dal 13 marzo 2025 e valevole fino al 31 agosto 2025, dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti contributivi è riferita ai soggetti che avevano, alla data del 13 marzo 2025 (data a partire dalla quale si sono verificati gli eventi sismici), la residenza o la sede legale o la sede operativa dichiarata alla competente Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) nei predetti immobili danneggiati[2]. Ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, tali soggetti verranno individuati con decreto del Ministro per la Protezione civile e le politiche del mare.

In particolare, destinatari della sospensione in esame sono i soggetti rientranti nelle seguenti categorie:

  • i datori di lavoro privati (compresi i datori di lavoro domestico e quelli con natura giuridica privata con dipendenti iscritti alla Gestione pubblica);
  • i lavoratori autonomi (artigiani, commercianti e agricoli);
  • i committenti e i liberi professionisti obbligati all’iscrizione alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

La sospensione in esame è applicabile unicamente agli oneri contributivi riferiti alle attività svolte negli immobili danneggiati.

I datori di lavoro privati con dipendenti e i committenti possono usufruire della misura di cui alla norma in argomento soltanto in relazione ai lavoratori che operino nelle sedi ubicate negli immobili indicati dalla disposizione normativa in trattazione. Si sottolinea che la sospensione in argomento riguarda – nelle eventuali situazioni di datori di lavoro autorizzati all’accentramento degli adempimenti contributivi – esclusivamente i contributi riferiti alle unità produttive, cantieri e/o filiali ubicati nei medesimi immobili.

4. Lavoratori cessati e versamento della contribuzione

Con riferimento ai rapporti di lavoro cessati durante il periodo di sospensione, la quota a carico dei lavoratori, trattenuta o non trattenuta dal datore di lavoro, deve essere versata secondo le indicazioni fornite al successivo paragrafo 5 della presente circolare.

5. Modalità di recupero dei contributi sospesi

Gli adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali (compresi quelli relativi alla quota a carico dei lavoratori), sospesi per effetto della normativa in oggetto, devono essere effettuati, ai sensi del comma 8 dell’articolo 11 del decreto-legge n. 65/2025, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 10 dicembre 2025.

Entro la medesima data del 10 dicembre 2025 devono essere effettuati in unica soluzione i versamenti sospesi relativi alle note di rettifica e alle rate dei piani di ammortamento già emessi, la cui scadenza ricada nel periodo temporale interessato dalla sospensione, ossia dal 13 marzo 2025 al 31 agosto 2025.

Da ultimo, si rammenta che, per espressa previsione di legge, nelle fattispecie in argomento non si fa luogo al rimborso dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria già versati (cfr. l’art. 11, comma 6, del decreto-legge n. 65/2025).

6. Istruzioni operative

6.1 Artigiani ed esercenti attività commerciali

Per effetto della norma in argomento, la sospensione dell’obbligo di versamento riguarda i contributi dovuti dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali alle scadenze comprese tra il 13 marzo 2025 e il 31 agosto 2025.

Sono, pertanto, comprese le scadenze dei contributi dovuti sul minimale di reddito imponibile per il primo e secondo trimestre del 2025. Possono altresì essere comprese – in assenza di eventuali successivi differimenti delle scadenze di versamento – le scadenze dei contributi relativi al saldo di contribuzione sul reddito eccedente il minimale per l’anno 2024, nonché al primo acconto di contribuzione sul reddito eccedente il minimale per l’anno 2025.

Si fa presente che per il versamento di quanto dovuto in unica soluzione alla scadenza del 10 dicembre 2025 è necessario utilizzare i modelli di pagamento originariamente predisposti e messi a disposizione nella sezione “Posizione assicurativa” > “Dati del modello F24” del “Cassetto previdenziale Artigiani e Commercianti” presente sul sito istituzionale dell’INPS.

Il contribuente può chiedere la sospensione in esame attraverso il Cassetto Previdenziale del Contribuente dove, dopo avere inserito il proprio codice fiscale e avere selezionato la specifica posizione previdenziale, è possibile abilitare nella sezione “Contatti”, la funzionalità “Nuova richiesta” da inviare alla Struttura territorialmente competente dell’INPS, avendo cura di inserire nell’oggetto “Contribuzione ordinaria fissi/oltre il minimale” e nelle note “Sospensione Campi Flegrei 2025”.

6.2 Committenti e liberi professionisti tenuti al versamento dei contributi alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995

A) Committenti

I soggetti destinatari della sospensione contributiva di cui al citato decreto-legge n. 65/2025 - che hanno instaurato rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e figure similari e che nel periodo di competenza dal mese di febbraio 2025 al mese di luglio 2025 erogano compensi sui quali è dovuto il contributo previdenziale obbligatorio alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995 - devono riportare, nell’elemento di , il valore “41”, avente il nuovo significato di “Sospensione contributiva evento Campi Flegrei di cui al Decreto-Legge n. 65/2025. Validità dal 1° marzo 2025 al 31 agosto 2025”.

I committenti che abbiano già provveduto all’invio del flusso Uniemens relativo ai mesi di competenza in esame, senza avere indicato il codice calamità relativo alla sospensione così come previsto nella presente circolare, devono provvedere entro il 30 novembre 2025 alla relativa modifica dei flussi telematici (si ricorda che essendo un campo “non chiave” è sufficiente l’invio di una nuova denuncia senza effettuare l’eliminazione).

Ai fini della sospensione, i committenti, mediante l’inserimento del codice sopra indicato all’interno del flusso Uniemens, dichiarano di possedere i requisiti previsti.

I versamenti devono essere effettuati entro il 10 dicembre 2025 compilando per ogni periodo mensile interessato alla sospensione la “Sezione INPS” del modello “F24” nel seguente modo:

Codice Sede

Causale contributo

Matricola INPS/Codice INPS/Filiale Azienda

Periodo dal

Periodo al

Importi a debito versati

CXX/C10

mm/aaaa

mm/aaaa

B) Liberi professionisti

Per i liberi professionisti è sospeso il versamento dei contributi dovuti con scadenze legali comprese tra il 13 marzo 2025 e il 31 agosto 2025, in coincidenza con i versamenti fiscali. Ne consegue che sono comprese nell’ambito di applicazione – in assenza di eventuali successivi differimenti delle scadenze di versamento – le scadenze relative ai contributi dovuti dai lavoratori autonomi che producono reddito ai sensi dell’articolo 53, comma 1, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e iscritti alla Gestione separata a titolo di saldo per l’anno di imposta 2024, nonché al primo acconto per l’anno di imposta 2025.

I versamenti devono essere effettuati in unica soluzione entro il 10 dicembre 2025, compilando per ogni periodo annuale interessato sospeso la “Sezione INPS” del modello “F24” nel seguente modo:

Codice Sede

Causale contributo

Matricola INPS/Codice INPS/Filiale Azienda

Periodo dal

Periodo al

Importi a debito versati

PXX/P10

mm/aaaa

mm/aaaa

Il contribuente può chiedere la sospensione in esame per il tramite della sezione “Comunicazione bidirezionale” del “Cassetto previdenziale per liberi professionisti”, indicando nel campo “Titolo” l’oggetto “Sospensione Campi Flegrei 2025”.

6.3 Datori di lavoro con natura giuridica privata con dipendenti iscritti alla Gestione pubblica

I datori di lavoro privati con lavoratori iscritti alla Gestione pubblica destinatari della sospensione in argomento devono sospendere, per il periodo dal 13 marzo 2025 al 31 agosto 2025, l’invio delle denunce Uniemens/ListaPosPA relativi alle competenze dei mesi da febbraio 2025 a luglio 2025.

Alla ripresa degli invii, le denunce dei citati mesi devono essere compilate valorizzando, tra gli altri, anche i campi relativi agli imponibili e ai contributi con i relativi importi; i contributi dovuti e sospesi devono essere riportati nei rispettivi elementi di o di o di o di in base alle gestioni di iscrizione del lavoratore.

Deve essere altresì compilato l’elemento con la data “31 agosto 2025”.

Al momento del versamento della contribuzione sospesa deve, invece, essere compilato, nella denuncia del mese entro i cui termini viene effettuata la restituzione (ad esempio, contributi restituiti entro il 10 dicembre 2025: denuncia del mese di novembre 2025), l’elemento , avendo cura di indicare nel campo quello relativo al periodo del contributo sospeso, nel campo il codice della Gestione a cui detti contributi si riferiscono, nel campo il codice “33”, avente il significato di “Restituzione contributi sospesi per eventi calamitosi”, nel campo il contributo restituito, in quello il valore “D” “Dichiarazione” e in 001”, avente il significato di “Eventi Calamitosi”.

Per procedere al pagamento da effettuarsi in unica soluzione entro il 10 dicembre 2025, senza applicazione di sanzioni e interessi, si deve utilizzare il modello “F24”, avendo cura di indicare nel medesimo il mese in cui viene effettuata la denuncia come illustrato; la causale da utilizzare deve essere “PX33” (laddove la “X” deve assumere il valore corrispondente alla Gestione di riferimento).

Non si fa luogo al rimborso dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria già versati (cfr. l’art. 11, comma 6 6, del decreto-legge n. 65/2025).

6.4 Datori di lavoro iscritti alla Gestione contributiva agricola

I datori di lavoro iscritti alla Gestione contributiva agricola (GCA) che possono usufruire, come sopra specificato, della sospensione dei termini di versamento e degli adempimenti informativi, possono inoltrare l’apposita istanza disponibile nel “Cassetto previdenziale del contribuente”, nella sezione “Domande Telematiche” (Istanza di sospensione).

Per i contributi previdenziali e assistenziali dovuti dalle aziende agricole assuntrici di manodopera, la sospensione ha per oggetto i seguenti versamenti:

Scadenza versamento

Contributi sospesi

17 marzo 2025

3° trimestre2024

16 giugno 2025

4° trimestre 2024

Gli importi dovuti in relazione alle emissioni sopra indicate devono essere versati entro la data del 10 dicembre 2025, senza ulteriori somme aggiuntive, utilizzando le medesime causali del versamento ordinario e l’apposita codeline disponibile nel “Cassetto previdenziale del contribuente” alla voce “Dati complementari” > “Stampa lettera F24”.

Non si fa luogo al rimborso dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria già versati (cfr. l’art. 11, comma 6, del decreto-legge n. 65/2025).

In relazione agli ulteriori adempimenti cui sono tenuti i datori di lavoro iscritti alla GCA, si comunica che è sospeso l’obbligo di trasmissione dei flussi Uniemens/PosAgri con competenza dal mese di febbraio 2025 fino al mese di luglio 2025.

I datori di lavoro iscritti alla GCA possono usufruire della sospensione di cui al decreto-legge n. 65/2025 soltanto in relazione ai lavoratori che operino nelle sedi ubicate negli immobili in trattazione.

Come già evidenziato al precedente paragrafo 5 della presente circolare, entro la data del 10 dicembre 2025 devono essere effettuati gli adempimenti previdenziali e assistenziali sospesi per effetto nella normativa in argomento.

6.5 Contributi dovuti dai lavoratori agricoli autonomi e dai concedenti a piccola colonia e a compartecipanti familiari

Per i lavoratori agricoli autonomi e i concedenti a piccola colonia e compartecipazione familiare la sospensione si applica ai seguenti versamenti:

Scadenza versamento

Contributi sospesi

16 luglio 2025

Prima rata 2025

I lavoratori autonomi agricoli legittimati a usufruire della sospensione possono trasmettere l’apposita istanza telematica disponibile nel “Cassetto previdenziale del contribuente”, nella sezione “Domande Telematiche” (Istanza di sospensione).

Gli importi dovuti in relazione all’emissione sopra indicata devono essere versati entro la data del 10 dicembre 2025, senza ulteriori somme aggiuntive, utilizzando le medesime causali del versamento ordinario e l’apposita codeline disponibile nel “Cassetto previdenziale del contribuente”.

Non si fa luogo al rimborso dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria (cfr. l’art. 11, comma 6, del decreto-legge n. 65/2025).

6.6 Datori di lavoro domestico

Nell’arco temporale indicato dal decreto-legge n. 65/2025, ossia nel periodo dal 13 marzo 2025 al 31 agosto 2025, ricade la scadenza del pagamento dei contributi per lavoro domestico relativi al 1° trimestre 2025 e al 2° trimestre 2025.

I datori di lavoro domestico che possono usufruire del periodo di sospensione, individuati con decreto del Ministro per la Protezione civile e le politiche del mare, sono, pertanto, esenti dal rispetto dei termini di legge previsti per il pagamento dei suddetti trimestri, ricadenti, rispettivamente, il 10 aprile 2025 e il 10 luglio 2025.

La sospensione del termine di versamento, se ricadente nel periodo interessato, opera anche per tutti i contributi pregressi dovuti dai predetti datori di lavoro che, a fronte di comunicazione di assunzione, hanno ricevuto dall’INPS la lettera di accoglimento in cui viene indicato il termine di pagamento “entro 10 giorni dal ricevimento”.

In caso di cessazione del rapporto di lavoro nel corso del trimestre, la scadenza del versamento, che deve essere effettuato entro dieci giorni dalla data di fine attività, è oggetto di sospensione se la scadenza cade nel periodo dal 13 marzo 2025 al 31 agosto 2025.

Sono altresì sospesi i pagamenti relativi alle “Note di Rettifica” in scadenza nel citato periodo.

Si rammenta che la sospensione dei termini di versamento della contribuzione opera unicamente per gli oneri contributivi riferiti alle attività svolte negli immobili danneggiati di cui alle lettere a) e b) de comma 1 dell’articolo 11 del decreto-legge n. 65/2025.

La sospensione riguarda, inoltre, i versamenti relativi agli avvisi di accertamento e alle rate dei piani di ammortamento già emessi, la cui scadenza ricade nell’arco temporale di interesse (13 marzo 2025 - 31 agosto 2025).

Non trovano applicazione le disposizioni sanzionatorie connesse agli adempimenti sospesi ai sensi della normativa in argomento.

I pagamenti e gli adempimenti informativi oggetto della sospensione devono essere eseguiti, senza sanzioni e interessi, in unica soluzione, entro il 10 dicembre 2025.

Non si fa luogo al rimborso dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria già versati (cfr. l’art. 11, comma 6, del decreto-legge n. 65/2025).

Il datore di lavoro domestico può chiedere la sospensione in esame per il tramite della sezione dedicata presente sul sito istituzionale dell’INPS al seguente percorso: “Cassetto previdenziale (Datori di lavoro domestico)” > “Comunicazioni” > “Invia Comunicazione” > “Crea Nuova Comunicazione”, selezionando il rapporto di lavoro e indicando nel campo oggetto richiesta “Sospensione per calamità naturali”.

6.7 Aziende con dipendenti

I datori di lavoro in possesso dei requisiti indicati nel paragrafo 3 della presente circolare, al fine di fruire della sospensione, devono presentare specifica richiesta tramite il sito istituzionale dell’INPS, al seguente percorso: “Cassetto previdenziale (Sezione Aziende con dipendenti)” > “Comunicazioni” > “Invia Comunicazione” > “Crea Nuova Comunicazione” > “Posizione aziendale” > “Oggetto: “Inquadramento”, indicando nelle note oggetto “Eventi sismici del 13-15 marzo 2025 - Campi Flegrei”, chiedendo l’attribuzione del codice di autorizzazione “1U” ai sensi del decreto-legge n. 65/2025.

La Struttura territorialmente competente dell’Istituto deve attribuire il codice di autorizzazione “1U”, che assume il nuovo significato di “Eventi sismici del 13-15 marzo 2025, D.L. 65 del 7 marzo 2025 art. 11 convertito con modificazioni dalla Legge 101 del 4 luglio 2025” per il periodo di competenza dal mese di febbraio 2025 al mese di luglio 2025.

L’attribuzione del citato codice comporta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti contributivi in scadenza nel periodo dal 13 marzo 2025 al 31 agosto 2025.

Come già anticipato, il comma 2 dell’articolo 11 del decreto-legge n. 65/2025 dispone che con decreto del Ministro per la Protezione civile e le politiche del mare, su proposta del presidente della Regione Campania, sentiti i comuni interessati, sono individuati i soggetti aventi diritto alla sospensione; pertanto, solo successivamente alla pubblicazione di tale decreto è possibile effettuare il controllo al fine di verificare la corretta spettanza della sospensione richiesta.

Ai fini della compilazione del flusso Uniemens, i datori di lavoro interessati devono inserire nell’elemento , , il nuovo codice causale “N982”, avente il significato di “Sospensione contributiva eventi sismici del 13 marzo 2025 e del 15 marzo 2025 legge 4 luglio 2025, n. 101” e le relative che rappresentano l’importo dei contributi sospesi.

Il risultato di , e può dare luogo a un credito in favore dell’INPS da versare con le consuete modalità (modello F24) o a un credito in favore del datore di lavoro o a un saldo pari a zero.

Si ricorda, infine, che non si fa luogo al rimborso dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria già versati (cfr. l’art. 11, comma 6, del decreto-legge n. 65/2025).

I datori di lavoro che hanno diritto al beneficio, per i quali sono state già presentate denunce insolute totali o parziali, previa verifica della concessione del codice di autorizzazione, devono avvalersi della procedura delle regolarizzazioni (Uniemens/vig) per l’esposizione del codice di sospensione nel periodo di riferimento che va dal mese di febbraio 2025 al mese di luglio 2025.

Con successivo messaggio saranno fornite indicazioni inerenti al versamento dei contributi sospesi.

6.7.1 Datori di lavoro con pluralità di sedi operative

La sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria prevista dall’articolo 11 del decreto-legge n. 65/2025 riguarda anche gli adempimenti relativi alla trasmissione della denuncia Uniemens.

Nell’ipotesi di datore di lavoro con unica matricola o autorizzato all’accentramento contributivo, avente sedi operative sia in Comuni colpiti dall’evento eccezionale in argomento che al di fuori del predetto territorio, la sospensione opera soltanto in relazione ai versamenti contributivi riferiti ai soggetti occupati nei territori colpiti dall’evento.

Pertanto, per i suddetti datori di lavoro permane l’obbligo di trasmissione della denuncia Uniemens, restando sospeso unicamente il versamento contributivo relativo ai lavoratori impiegati nelle aree colpite dall’evento calamitoso.

Nell’elemento , , del flusso Uniemens deve essere esposto l’importo dei contributi sospesi con il codice causale “N982” relativo alle unità operative oggetto della sospensione.

7. Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all’Agente della riscossione

L’articolo 11, comma 5, del decreto-legge n. 65/2025 sospende, per i soggetti individuati al comma 1 del medesimo articolo, i termini dei versamenti in scadenza nel periodo dal 13 marzo 2025 al 31 agosto 2025, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli Agenti della riscossione e dagli atti previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge n. 78/2010.

Si ricorda che, ai sensi del comma 1 del citato articolo 30, l’attività di riscossione mediante la notifica di un avviso di addebito con valore di titolo esecutivo interessa il recupero delle somme a qualunque titolo dovute all'INPS.

La sospensione interviene ope legis e, pertanto, non è necessaria alcuna istanza da parte dei soggetti interessati e non si procede al rimborso di quanto già versato.

I termini di versamento relativi agli avvisi di addebito, sospesi ai sensi del citato comma 5 dell’articolo 11, in quanto in scadenza nel periodo dal 13 marzo 2025 al 31 agosto 2025, riprendono a decorrere dalla scadenza del periodo di sospensione.

Inoltre, nei confronti dei contribuenti interessati dalla previsione in argomento e per il periodo di sospensione determinato dalla norma, l’Istituto provvede a sospendere l’emissione degli avvisi di addebito.

Il comma 10 dell’articolo 11, inoltre, estende l’applicazione della sospensione anche ai versamenti e agli adempimenti previsti per l’adesione a uno degli istituti di definizione agevolata di cui all’articolo 1, commi da 153 a 158 e da 166 a 226, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (c.d. Rottamazione-quater), in scadenza nel periodo dal 13 marzo 2025 al 31 agosto 2025. Con riferimento ai soggetti previsti dal comma 1 del citato articolo 11, i termini di versamento delle rate di cui all’articolo 1, comma 232, della legge n. 197/2022, nonché i termini degli adempimenti e dei versamenti di cui all’articolo 3-bis, commi 1 e 2, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15 (riammissione alla c.d. Rottamazione-quater), in scadenza nel periodo dal 13 marzo 2025 al 31 agosto 2025, sono prorogati di tre mesi.

8. Verifica della regolarità contributiva di cui al D.I. 30 gennaio 2015

In presenza della richiesta di verifica della regolarità contributiva, le esposizioni debitorie relative a periodi antecedenti alla data di sospensione del 13 marzo 2025 devono essere regolarmente inserite nell’invito a regolarizzare di cui all’articolo 4 del decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze e il Ministro per la Semplificazione e la pubblica amministrazione, 30 gennaio 2015, in quanto relative a pagamenti aventi scadenza legale anteriore a quella individuata dal legislatore. In tale caso, le esposizioni debitorie restano escluse dall’ambito di applicazione dell’articolo 3, comma 2, lettera b), del medesimo D.I., in base al quale la regolarità sussiste, tra le altre ipotesi, in presenza di “sospensione dei pagamenti in forza di disposizioni legislative”.

Infatti, non risultando già attivato il procedimento di regolarizzazione mediante rateizzazioni concesse dall’Istituto o dagli Agenti della riscossione sulla base delle disposizioni di legge e dei rispettivi regolamenti, la regolarità non può essere attestata ai sensi del comma 2, lettera a), del citato articolo 3 del D.I. 30 gennaio 2015.

La disposizione dell’articolo 3, comma 2, lettera b), del citato D.I. ha invece validità con riguardo agli adempimenti e ai versamenti interessati dalla sospensione.

9. Istruzioni contabili

Il recupero dei contributi dovuti dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali, sospesi per effetto della norma in argomento come illustrato al paragrafo 6.1 della presente circolare, deve essere contabilizzato mediante imputazione:

• per gli artigiani, ai conti in uso GPA52076 (contributi entro il minimale) e GPA52072 (contributi oltre il minimale);

• per gli esercenti attività commerciali, ai conti esistenti GPA52077 (contributi entro il minimale) e GPA52073 (contributi oltre il minimale).

Il recupero dei contributi versati dai soggetti iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995, come indicato nel paragrafo 6.2 della presente circolare, deve essere imputato al conto PAR52010.

Il recupero dei contributi di cui al paragrafo 6.3 della presente circolare dovuti dai datori di lavoro con natura giuridica privata per i soggetti iscritti alla Gestione pubblica, pervenuti tramite modello “F24”, deve avvenire con imputazione al conto di servizio GPA52197 mediante la procedura automatizzata già in uso.

La rilevazione contabile del recupero dei contributi dovuti dalle aziende agricole assuntrici di manodopera e dai lavoratori agricoli autonomi e dai concedenti a piccola colonia e compartecipazione familiare, di cui ai paragrafi 6.4 e 6.5 della presente circolare, deve avvenire con imputazione ai seguenti conti in uso:

• GPA54031 per i piccoli coloni e compartecipanti familiari (PC/CF);

• GPA54032 per i lavoratori agricoli dipendenti (OTI/OTD);

• GPA54033 per i lavoratori autonomi e imprenditori agricoli professionali (CD/CM/IAP).

Il recupero dei contributi dovuti dai datori di lavoro domestici, così come esposto nel paragrafo 6.6 della presente circolare, deve essere contabilizzato al conto esistente GPA54028 per i versamenti effettuati tramite il modello “F24”.

I contributi sospesi relativi ai datori di lavoro con dipendenti e ai datori di lavoro con pluralità di sedi operative, secondo le indicazioni contenute nei paragrafi 6.7 e 6.7.1 della presente circolare, evidenziati nelle denunce Uniemens con il codice elemento “N982”, devono essere imputati al conto di nuova istituzione GPA00159, abbinato alla causale di cassa 10106. Il programma di ripartizione della procedura “Gestione contributiva DM” provvede, tra l’altro, alla specifica automatica delle partite contabili derivate dall’analisi delle posizioni contributive ammesse alla sospensione.

La ripresa dei versamenti dei suddetti contributi sospesi, da effettuarsi entro il 10 dicembre 2025, deve essere imputata in AVERE del conto sopracitato. Eventuali riscossioni già intervenute a tale titolo, imputate provvisoriamente al conto GPA52099 in quanto evidenziate con il codice “DSOS”, devono essere stornate secondo le modalità di contabilizzazione illustrate nei messaggi n. 39828 del 7 dicembre 2004 e n. 21901 del 3 agosto 2006.

Nell’Allegato n. 1 si riporta la variazione intervenuta al piano dei conti.

Il Direttore Generale
Valeria Vittimberga



[1] Cfr. il paragrafo 3 della circolare n. 52 del 9 aprile 2020.

[2] L’articolo 11, comma 1, del decreto-legge n. 65/2025 dispone che: “Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai soggetti che alla data del 13 marzo 2025 avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa dichiarata alla competente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura in immobili:

a) danneggiati e sgomberati per inagibilità in esecuzione di provvedimenti adottati, entro la data di entrata in vigore del presente decreto, dalle competenti autorità in conseguenza degli eventi sismici del 13 marzo 2025 e del 15 marzo 2025 verificatisi nell'ambito della crisi bradisismica in atto nella zona dei Campi Flegrei;

b) danneggiati per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sia stata chiesta la verifica di agibilità inconseguenza dei predetti eventi sismici del 13 marzo 2025 e del 15 marzo 2025 e, all'esito delle verifiche svolte, è disposto lo sgombero per inagibilità in esecuzione di provvedimenti adottati dalle competenti autorità".

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