Circolare INPS n.140 del 12.11.2025

INDICE

1. Premessa

2. Quadro normativo

3. Istruzioni operative

4. Istruzioni contabili

1. Premessa

Il decreto 22 agosto 2023 del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, di adeguamento del Fondo di solidarietà bilaterale della Provincia autonoma di Bolzano–Alto Adige Sudtirol (di seguito, Fondo) di adeguamento alle disposizioni di cui agli articoli 40, comma 1-bis, e 30, comma 1-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, ha previsto la possibilità di ridurre l’aliquota del contributo ordinario pari allo 0,50% (di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico dei lavoratori) dovuto dai datori di lavoro che occupano mediamente, nel semestre di riferimento, fino a cinque dipendenti, previa apposita delibera del Comitato amministratore del Fondo (cfr. l’art. 8, comma 3, del D.I. 22 agosto 2023), fermo restando il rispetto dei principi generali in materia di equilibrio finanziario dei Fondi di solidarietà, espressamente richiamati dall’articolo 35 del decreto legislativo n. 148/2015.

Con la deliberazione n. 15 del 12 giugno 2025 (Allegato n. 1), il Comitato amministratore del Fondo ha deliberato, per l’anno 2026, la riduzione del citato contributo in misura pari al 40%.

Tanto premesso, con la presente circolare si illustra il quadro normativo di riferimento e si forniscono le relative istruzioni operative e contabili in ordine all’applicazione della riduzione del contributo ordinario in argomento.

2. Quadro normativo

L’articolo 8, comma 1, del D.I. 22 agosto 2023 ha previsto, per tutti i datori di lavoro rientranti nell’ambito di applicazione del Fondo, l’obbligo del versamento di un contributo ordinario la cui misura varia in base al requisito dimensionale, come di seguito indicato:

- 0,50% per i datori di lavoro che occupano mediamente, nel semestre di riferimento, fino a 5 dipendenti;

- 0,80% per i datori di lavoro che occupano mediamente nel semestre di riferimento, oltre i 5 dipendenti.

Come anticipato in premessa, l’articolo 8, comma 3, del D.I. 22 agosto 2023 ha previsto che l’aliquota di contribuzione ordinaria pari allo 0,50% possa essere ridotta, fino alla misura massima del 40%, a favore dei datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente fino a 5 dipendenti e che non abbiano presentato domanda di assegno di integrazione salariale (AIS) per almeno ventiquattro mesi, a fare data dal termine del periodo di fruizione del trattamento, previa apposita deliberazione del Comitato amministratore del Fondo.

In attuazione di tale disposto normativo, il Comitato amministratore del Fondo, con la citata deliberazione n. 15/2025 ha deliberato la riduzione, in misura pari al 40%, dell’aliquota del contributo ordinario dello 0,50%, che si attesta alla misura dello 0,30%.

Tale riduzione è prevista per l’anno 2026 in favore dei datori di lavoro che occupano mediamente fino a 5 dipendenti e che, in coerenza con la previsione del citato articolo 8, comma 3, del D.I. 22 agosto 2023 “[…] non abbiano presentato domanda di assegno di integrazione salariale per almeno ventiquattro mesi, a far data dal termine del periodo di fruizione del trattamento […]”.

Si rammenta che il suddetto contributo ordinario di finanziamento dello 0,30%, calcolato sulle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti destinatari delle prestazioni, compresi i dirigenti, è ripartito tra datori di lavoro e lavoratori nella misura, rispettivamente, di due terzi e di un terzo.

3. Istruzioni operative

Per l’anno2026, i datori di lavoro rientranti nell’ambito di applicazione del Fondo (matricole contraddistinte dal codice di autorizzazione (c.a.) “6P”) che, nel semestre di riferimento, abbiano occupato mediamente fino a 5 dipendenti e che non abbiano presentato domanda di AIS per almeno ventiquattro mesi, a fare data dal termine del periodo di fruizione del trattamento, al fine di beneficiare della riduzione del 40% dell’aliquota del contributo ordinario pari allo 0,50% saranno contrassegnati centralmente dal c.a. “2Q”, che assumerà il nuovo significato di “Riduzione aliquota contributo ordinario FIS/Fondo di solidarietà bilaterale Bolzano-Alto Adige/Fondo attività professionali - Decreti interministeriali del 21 luglio 2022, 22 agosto 2023 e del 21 maggio 2024”.

La procedura centralizzata, dopo avere effettuato le dovute verifiche, provvederà all’attribuzione del c.a. sopra indicato; la medesima procedura provvederà altresì alla rimozione del c.a. qualora vengano meno i requisiti di fruizione della riduzione, che decorreranno dalla data di presentazione della domanda del nuovo intervento.

Si ricorda che, anche in presenza del sopra menzionato c.a., la procedura di calcolo non procederà al riconoscimento della riduzione contributiva qualora risulti applicata l’aliquota per i datori di lavoro con media superiore a 5 dipendenti.

La procedura di calcolo, dal mese di competenza gennaio 2026, verrà adeguata al fine di recepire le indicazioni sopra riportate.

4. Istruzioni contabili

Per la rilevazione contabile della contribuzione ordinaria dovuta in misura ridotta per l’anno 2026 per il finanziamento dell’AIS a carico del Fondo si confermano i conti di entrata in uso, su cui verranno ripartiti gli importi dovuti a cura della procedura gestionale conferente, come da istruzioni fornite al precedente paragrafo 3 della presente circolare.

Il Direttore Generale
Valeria Vittimberga

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