Circolare INPS n.145 del 21.11.2025

INDICE

1. Premessa

2. Caratteristiche della riduzione contributiva

3. Condizioni di accesso al beneficio

4. Modalità operative. Invio e gestione delle istanze e compilazione del flusso Uniemens

1. Premessa

Il decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali 29 settembre 2025 (Allegato n. 1), emanato di concerto con il Ministero dell’Economia e delle finanze, pubblicato in data 24 ottobre 2025 nella sezione “Pubblicità legale” del sito internet www.lavoro.gov.it, ha confermato per l’anno 2025, nella misura dell’11,50%, la riduzione contributiva a favore delle imprese edili, introdotta dall’articolo 29 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, e successive modificazioni.

Con la presente circolare si riepiloga la normativa che regola la materia e si forniscono indicazioni operative per il godimento della riduzione contributiva.

2. Caratteristiche della riduzione contributiva

Per i periodi di paga da gennaio 2025 a dicembre 2025, hanno diritto all’agevolazione contributiva i datori di lavoro classificati nel settore industria con i codici statistici contributivi da 1.13.01 a 1.13.05 e nel settore artigianato con i codici statistici contributivi da 4.13.01 a 4.13.05[1].

Il beneficio consiste in una riduzione sui contributi dovuti, nella misura dell’11,50%, per le assicurazioni sociali diverse da quella pensionistica e si applica ai soli operai occupati per 40 ore a settimana. Non spetta, quindi, per i lavoratori a tempo parziale.

A tale riguardo, si ricorda che la base di calcolo della suddetta agevolazione deve essere ridotta in forza delle disposizioni di cui all’articolo 120, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all’articolo 1, commi 361 e 362, della legge 23 dicembre 2005, n. 266; la base di calcolo deve essere altresì determinata al netto delle misure compensative eventualmente spettanti[2].

Inoltre, l’agevolazione non trova applicazione sul contributo, pari allo 0,30% della retribuzione imponibile, previsto dall’articolo 25, quarto comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, destinabile al finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua.

3. Condizioni di accesso al beneficio

L’accesso al beneficio è subordinato alle seguenti condizioni:

  • il rispetto di quanto previsto dall’articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che impone a tutti i datori di lavoro, che intendano fruire dei benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale, il possesso dei requisiti di regolarità contributiva, attestata tramite il documento unico di regolarità contributiva, fermi restando gli altri obblighi di legge e il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
  • il rispetto di quanto previsto dall’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, in materia di retribuzione imponibile;
  • i datori di lavoro non devono avere riportato condanne passate in giudicato per la violazione della normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro nel quinquennio antecedente la data di applicazione dell’agevolazione (art. 36-bis, comma 8, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248).

Si ribadisce, inoltre, che relativamente all’anno 2025, la riduzione contributiva non spetta per quei lavoratori per i quali sono previste specifiche agevolazioni contributive ad altro titolo, che non ammettono il cumulo con altre riduzioni (ad esempio, l’esonero per l’occupazione giovanile previsto dall’articolo 22 del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95).

Conformemente a quanto già chiarito con la circolare n. 269 del 30 ottobre 1995, l’agevolazione non spetta in presenza di contratti di solidarietà. In tali casi l’esclusione opera limitatamente ai lavoratori ai quali viene applicata la riduzione di orario.

4. Modalità operative. Invio e gestione delle istanze e compilazione del flusso Uniemens

Le istanze finalizzate all’applicazione della riduzione contributiva relativamente all’anno 2025 devono essere inviate esclusivamente in via telematica, avvalendosi del modulo “Rid-Edil” - disponibile all’interno del Cassetto previdenziale del contribuente sul sito internet dell’Istituto www.inps.it - nella sezione “Comunicazioni on-line”, funzionalità “Invio nuova comunicazione”.

Le domande presentate sono sottoposte a controllo automatizzato da parte dei sistemi informativi centrali dell’Istituto circa la compatibilità dell’inquadramento aziendale con la suddetta riduzione e sono definite entro il giorno successivo all’invio. In caso di definizione delle istanze con esito positivo, al fine di consentire il godimento del beneficio, viene attribuito alla posizione contributiva interessata il codice di autorizzazione “7N”, per il periodo da novembre 2025 a febbraio 2026. L’esito è visualizzabile all’interno del Cassetto previdenziale del contribuente.

Inoltre, in fase di fruizione del beneficio, i sistemi informativi centrali verificano nuovamente la compatibilità dell’inquadramento aziendale con la suddetta riduzione, non consentendo la fruizione effettiva del beneficio ai datori di lavoro che non siano in possesso di un inquadramento coerente con la riduzione in trattazione, anche se previamente autorizzati.

In ogni caso lo sgravio si riferisce al periodo che va da gennaio 2025 a dicembre 2025.

Nel caso in cui dovesse essere accertata la non veridicità della dichiarazione resa dal datore di lavoro per accedere al beneficio, le Strutture territorialmente competenti, oltre alla dovuta attivazione nei riguardi dell’Autorità giudiziaria, devono procedere al recupero delle somme indebitamente fruite.

I datori di lavoro autorizzati alla fruizione e che risultino legittimi destinatari della misura anche in fase di effettiva fruizione del beneficio possono esporre lo sgravio nel flusso Uniemens con le seguenti modalità.

Il beneficio corrente può essere esposto, a decorrere dal flusso di competenza novembre 2025, con il codice causale L206 nell’elemento di .

Per il recupero degli arretrati relativi all’anno 2025 deve essere utilizzato il codice causale L207, nell’elemento di .

Nei casi di matricole sospese o cessate, il datore di lavoro interessato a recuperare lo sgravio per i mesi antecedenti la sospensione o la cessazione deve inoltrare l’istanza avvalendosi della funzionalità “Contatti” del Cassetto previdenziale del contribuente, allegando una dichiarazione conforme al fac-simile allegato alla presente circolare (Allegato n. 2); la Struttura territorialmente competente, verificata la spettanza del beneficio, attribuisce il codice di autorizzazione 7N all’ultimo mese in cui la matricola era attiva.

I datori di lavoro autorizzati alla riduzione contributiva secondo la modalità sopra descritta, ai fini della fruizione del beneficio spettante, devono avvalersi della procedura delle regolarizzazioni contributive (UniEmens/vig).

Per gli operai non più in forza, i datori di lavoro possono fruire del beneficio valorizzando nella sezione individuale del primo flusso Uniemens utile gli stessi elementi previsti per gli operai ancora in forza; nel medesimo flusso non devono essere valorizzate le settimane, i giorni retribuiti e il calendario giornaliero.

Deve essere, invece, valorizzato l’elemento con il codice NFOR, che contraddistingue gli operai non più in carico presso il datore di lavoro.

Il beneficio può essere fruito avvalendosi delle denunce contributive Uniemens fino al mese di competenza febbraio 2026.

I datori di lavoro possono inviare le domande per l’applicazione della riduzione contributiva in oggetto, relativa all’anno 2025, fino al 15 marzo 2026.

Il Direttore Generale
Valeria Vittimberga


[1] Si ricorda che non costituiscono attività edili in senso stretto e, pertanto, sono escluse dalla riduzione contributiva in oggetto le opere di installazione di impianti elettrici, idraulici e altri lavori simili, contraddistinte dai codici statistici contributivi 1.13.06, 1.13.07, 1.13.08; 4.13.06, 4.13.07, 4.13.08.

[2] Misure previste dall’articolo 10 del D.lgs 5 dicembre 2005, n. 252, come modificato dall’articolo 1, comma 764, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge Finanziaria 2007), e dall’articolo 8 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, nel testo novellato dal comma 766 dell’articolo 1 della medesima legge n. 296/2006.

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