Circolare INPS n.147 del 27.11.2025

INDICE

1. Premessa

2. Datori di lavoro che possono accedere al beneficio

3. Rapporti di lavoro incentivati

4. Assetto e misura dell’incentivo

5. Condizioni di spettanza dell’incentivo

6. Compatibilità con la normativa in materia di aiuti di Stato

7. Coordinamento con altri incentivi

8. Procedimento di ammissione all’incentivo. Adempimenti dei datori di lavoro

9. Modalità di esposizione dei dati relativi alla fruizione dell’incentivo nella sezione del flusso Uniemens

10. Istruzioni contabili

1. Premessa

Al fine di incentivare l’occupazione giovanile, il decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione” (di seguito, anche decreto Coesione), all’articolo 21, rubricato “Incentivi all'autoimpiego nei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica”, ha introdotto un’agevolazione rivolta alle persone disoccupate che non hanno compiuto i trentacinque anni di età e che avviano sul territorio nazionale, a decorrere dal 1° luglio 2024e fino al 31 dicembre 2025, un'attività imprenditoriale operante nell'ambito dei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica.

Nello specifico, il predetto beneficio consiste in un esonero dal versamento dei contributi previdenziali dovuti dai soggetti sopra descritti, in qualità di datori di lavoro, in relazione alle nuove assunzioni a tempo indeterminato, effettuate dal 1° luglio 2024 al 31 dicembre 2025, di lavoratori che alla data di assunzione non hanno compiuto il trentacinquesimo anno di età.

La misura dell’incentivo è pari al 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di importo pari a 800 euro su base mensile per ciascun lavoratore e, comunque, nei limiti della spesa autorizzata a tale fine ai sensi del comma 7 del medesimo articolo 21 del decreto Coesione, nonché nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilità previsti dal Programma nazionale Giovani, donne e lavoro 2021-2027. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Restano esclusi dal beneficio, come espressamente previsto dal comma 2 dell’articolo 21 del citato decreto-legge, i contratti di lavoro domestico e i rapporti di apprendistato, in relazione ai quali il quadro normativo già prevede l’applicazione di aliquote previdenziali in misura ridotta rispetto a quella ordinaria.

L’esonero contributivo in oggetto spetta per la durata massima di tre anni e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2028.

La medesima disposizione in trattazione, oltre a disciplinare l’esonero contributivo per le assunzioni, prevede altresì, al comma 3, che le imprese avviate dai medesimi soggetti, nei limiti della spesa autorizzata a tale fine ai sensi del citato comma 7, possono richiedere all'INPS un contributo per l'attività pari a 500 euro mensili per la durata massima di tre anni e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2028. Tale contributo è erogato dall'Istituto anticipatamente per il numero di mesi interessati allo svolgimento dell'attività imprenditoriale e viene liquidato annualmente in forma anticipata e non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR).

Le modalità di riconoscimento di tale contributo saranno illustrate con successiva specifica circolare.

Ai sensi del comma 4 del citato articolo 21, con decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per gli Affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, il Ministro delle Imprese e del made in Italy e il Ministro dell'Economia e delle finanze, sono definiti, in coerenza con quanto previsto dall'Accordo di partenariato 2021-2027, nonché con i contenuti e gli obiettivi specifici del Programma nazionale Giovani, donne e lavoro 2021-2027, i criteri di qualificazione dell'impresa che opera nei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica, i criteri e le modalità di accesso ai benefici in commento, nonché i termini e le modalità di presentazione delle comunicazioni per l'accesso ai medesimi benefici anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al citato comma 7 del medesimo articolo.

In attuazione del citato comma 4 dell’articolo 21 del decreto Coesione è stato adottato il decreto interministeriale 3 aprile 2025 (di seguito, decreto attuativo), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 111 del 15 maggio 2025.

Tanto premesso, con la presente circolare si forniscono indicazioni operative e contabili riguardanti l’esonero contributivo per le assunzioni effettuate dai soggetti che abbiano avviato un'attività imprenditoriale operante nell'ambito dei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica, rinviando a una successiva circolare le indicazioni per il beneficio di cui al comma 3 dell’articolo 21 del decreto Coesione.

2. Datori di lavoro che possono accedere al beneficio

L’esonero contributivo in argomento è riconosciuto per le assunzioni effettuate dai datori di lavoro che rispettano contestualmente le seguenti condizioni:

- sono disoccupati alla data dell’avvio dell’attività imprenditoriale e non hanno compiuto trentacinque anni di età (dovendosi intendere un’età inferiore o uguale a 34 anni e 364 giorni);

- hanno avviato sul territorio nazionale, a decorrere dal 1° luglio 2024 e fino al 31 dicembre 2025, un’attività imprenditoriale operante nei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica, qualificata come tale secondo i criteri stabiliti dal decreto attuativo di seguito illustrati.

Ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del decreto attuativo, sono criteri concorrenti di qualificazione dell’impresa operante nei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica:

a) i valori medi percentuali degli investimenti in tecnologie green e digitali sul totale degli investimenti;

b) i valori medi percentuali della domanda di lavoro;

c) i valori medi di competitività delle imprese rispetto ai seguenti parametri, complessivamente valutati, per dipendente: ricavi totali, salario medio, investimento totale, investimento in tecnologie digitali e investimento in tecnologie green.

Sulla base dei criteri previsti dall’articolo 2, comma 1, del decreto attuativo, sono pertanto ammesse al beneficio di cui all’articolo 21 in trattazione le imprese operanti nei seguenti settori a 2 digit:

C - Attività manifatturiere

10 INDUSTRIE ALIMENTARI

11 INDUSTRIA DELLE BEVANDE

13 INDUSTRIE TESSILI

14 CONFEZIONE DI ARTICOLI DI ABBIGLIAMENTO; CONFEZIONE DI ARTICOLI IN PELLE E PELLICCIA

15 FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN PELLE E SIMILI

16 INDUSTRIA DEL LEGNO E DEI PRODOTTI IN LEGNO E SUGHERO (ESCLUSI I MOBILI); FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN PAGLIA E MATERIALI DA INTRECCIO

17 FABBRICAZIONE DI CARTA E DI PRODOTTI DI CARTA

18 STAMPA E RIPRODUZIONE DI SUPPORTI REGISTRATI

20 FABBRICAZIONE DI PRODOTTI CHIMICI

21 FABBRICAZIONE DI PRODOTTI FARMACEUTICI DI BASE E DI PREPARATI FARMACEUTICI

22 FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN GOMMA E MATERIE PLASTICHE

23 FABBRICAZIONE DI ALTRI PRODOTTI DELLA LAVORAZIONE DI MINERALI NON METALLIFERI

241 SIDERURGIA

242 FABBRICAZIONE DI TUBI, CONDOTTI, PROFILATI CAVI E RELATIVI ACCESSORI IN ACCIAIO (ESCLUSI QUELLI IN ACCIAIO COLATO)

243 FABBRICAZIONE DI ALTRI PRODOTTI DELLA PRIMA TRASFORMAZIONE DELL'ACCIAIO

244 PRODUZIONE DI METALLI DI BASE PREZIOSI E ALTRI METALLI NON FERROSI, TRATTAMENTO DEI COMBUSTIBILI NUCLEARI (AD ECCEZIONE DEL SETTORE 2446 “TRATTAMENTO DEI COMBUSTIBILI NUCLEARI”)

26 FABBRICAZIONE DI COMPUTER E PRODOTTI DI ELETTRONICA E OTTICA; APPARECCHI ELETTROMEDICALI, APPARECCHI DI MISURAZIONE E DI OROLOGI

27 FABBRICAZIONE DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED APPARECCHIATURE PER USO DOMESTICO NON ELETTRICHE

28 FABBRICAZIONE DI MACCHINARI ED APPARECCHIATURE N.C.A.

29 FABBRICAZIONE DI AUTOVEICOLI, RIMORCHI E SEMIRIMORCHI

30 FABBRICAZIONE DI ALTRI MEZZI DI TRASPORTO

31 FABBRICAZIONE DI MOBILI

32 ALTRE INDUSTRIE MANIFATTURIERE

33 RIPARAZIONE, MANUTENZIONE ED INSTALLAZIONE DI MACCHINE ED APPARECCHIATURE

D - Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata

351 PRODUZIONE, TRASMISSIONE E DISTRIBUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA

353 FORNITURA DI VAPORE E ARIA CONDIZIONATA

E - Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento

36 RACCOLTA, TRATTAMENTO E FORNITURA DI ACQUA

37 GESTIONE DELLE RETI FOGNARIE

381 RACCOLTA DEI RIFIUTI

383 RECUPERO DEI MATERIALI

39 ATTIVITÀ DI RISANAMENTO E ALTRI SERVIZI DI GESTIONE DEI RIFIUTI

F - Costruzioni

41 COSTRUZIONE DI EDIFICI

42 INGEGNERIA CIVILE

43 LAVORI DI COSTRUZIONE SPECIALIZZATI

H - Trasporto e magazzinaggio

49 TRASPORTO TERRESTRE E TRASPORTO MEDIANTE CONDOTTE

50 TRASPORTO MARITTIMO E PER VIE D'ACQUA

51 TRASPORTO AEREO

52 MAGAZZINAGGIO E ATTIVITÀ DI SUPPORTO AI TRASPORTI

53 SERVIZI POSTALI E ATTIVITÀ DI CORRIERE

J - Servizi di informazione e comunicazione

58 ATTIVITÀ EDITORIALI

59 ATTIVITÀ DI PRODUZIONE CINEMATOGRAFICA, DI VIDEO E DI PROGRAMMI TELEVISIVI, DI REGISTRAZIONI MUSICALI E SONORE

60 ATTIVITÀ DI PROGRAMMAZIONE E TRASMISSIONE

61 TELECOMUNICAZIONI

62 PRODUZIONE DI SOFTWARE, CONSULENZA INFORMATICA E ATTIVITÀ CONNESSE

63 ATTIVITÀ DEI SERVIZI D'INFORMAZIONE E ALTRI SERVIZI INFORMATICI

M - Attività professionali, scientifiche e tecniche

69 ATTIVITÀ LEGALI E CONTABILITÀ

70 ATTIVITÀ DI DIREZIONE AZIENDALE E DI CONSULENZA GESTIONALE

71 ATTIVITÀ DEGLI STUDI DI ARCHITETTURA E D'INGEGNERIA; COLLAUDI ED ANALISI TECNICHE

72 RICERCA SCIENTIFICA E SVILUPPO

73 PUBBLICITÀ E RICERCHE DI MERCATO

74 ALTRE ATTIVITÀ PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE

75 SERVIZI VETERINARI

N - Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese

81 ATTIVITÀ DI SERVIZI PER EDIFICI E PAESAGGIO

P - Istruzione

85 ISTRUZIONE

Q - Sanità e assistenza sociale

86 ASSISTENZA SANITARIA

87 SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIALE RESIDENZIALE

88 ASSISTENZA SOCIALE NON RESIDENZIALE

R - Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento

90 ATTIVITÀ CREATIVE, ARTISTICHE E DI INTRATTENIMENTO

91 ATTIVITÀ DI BIBLIOTECHE, ARCHIVI, MUSEI ED ALTRE ATTIVITÀ CULTURALI

S - Altre attività di servizi

94 ATTIVITÀ DI ORGANIZZAZIONI ASSOCIATIVE

95 RIPARAZIONE DI COMPUTER E DI BENI PER USO PERSONALE E PER LA CASA

96 ALTRE ATTIVITÀ DI SERVIZI PER LA PERSONA

Pertanto, possono accedere al beneficio in trattazione esclusivamente i datori di lavoro che abbiano avviato l’attività in uno dei sopraelencati settori.

Con riferimento all’effettivo avvio dell’attività, si rinvia alle precisazioni che saranno fornite nella circolare, di prossima pubblicazione, riguardante il contributo per l’avvio dell’attività previsto dal medesimo articolo 21, comma 3.

Si evidenzia che il decreto attuativo ha identificato i settori in cui deve essere stata avviata l’attività richiamando i codici ATECO a 2 o 3 digit in vigore fino al 31 dicembre 2024.

Sul punto, si rammenta che a decorrere dal 1° gennaio 2025 è entrata in vigore la nuova classificazione ATECO 2025.

Pertanto, al fine di attualizzare l’applicazione dei criteri classificatori previsti dal decreto attuativo per l’ammissione al beneficio, si fornisce in allegato l’elenco, concordato con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, che individua i corrispondenti codici ATECO 2025 (Allegato n. 1).

Inoltre, secondo la previsione di cui all’articolo 3, comma 2, del decreto attuativo sono ammessi al beneficio i soggetti operanti nei citati settori che soddisfano i requisiti dimensionali dipiccola impresa ai sensi dell’Allegato I del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, nonché le condizioni cumulative di cui all’articolo 22, paragrafo 2, del medesimo regolamento, il quale prevede che: “È ammissibile ogni piccola impresa non quotata, per un periodo di cinque anni dalla sua iscrizione al registro delle imprese, che soddisfa le seguenti condizioni cumulative:

a) non ha rilevato l'attività di un'altra impresa, a meno che il fatturato dell'attività rilevata non rappresenti meno del 10 % del fatturato realizzato dall'impresa ammissibile nell'esercizio precedente l'acquisizione;

b) non ha ancora distribuito utili;

c) non ha acquisito un'altra impresa o non è stata costituita mediante concentrazione, a meno che il fatturato dell'impresa acquisita non rappresenti meno del 10 % del fatturato dell'impresa ammissibile nell'esercizio precedente l'acquisizione o il fatturato dell'impresa costituita mediante concentrazione non sia superiore di più del 10 % al fatturato combinato realizzato dalle imprese partecipanti alla concentrazione nell'esercizio precedente la concentrazione.

Per le imprese ammissibili non soggette all'obbligo di iscrizione al registro delle imprese, il periodo di ammissibilità di cinque anni inizia a decorrere dalla prima tra le seguenti date: il momento in cui l'impresa avvia la sua attività economica o il momento in cui è soggetta per la prima volta ad un'imposizione fiscale per le sue attività economiche.

In deroga al primo comma, lettera c), le imprese costituite mediante concentrazione tra imprese ammissibili agli aiuti ai sensi del presente articolo sono anch'esse considerate imprese ammissibili per un periodo di cinque anni dalla data di iscrizione al registro delle imprese”.

Con riferimento al requisito dimensionale di piccola impresa, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, dell’Allegato I al regolamento (UE) n. 651/2014, “[…] si definisce piccola impresa un’impresa che occupa meno di 50 persone e che realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EUR”. I due requisiti previsti devono essere valutati congiuntamente.

Sono, infine, esclusi dall’applicazione del beneficio, come espressamente previsto dall’articolo 3, comma 3, del decreto attuativo, i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero di cui all'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, conformemente alle disposizioni di cui all’articolo 46 della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

3. Rapporti di lavoro incentivati

L’esonero contributivo in oggetto spetta per le nuove assunzioni a tempo indeterminato,

effettuate dal 1° luglio 2024 al 31 dicembre 2025, di soggetti che, alla data dell’evento incentivato, non abbiano compiuto il trentacinquesimo anno di età (dovendosi intendere un’età inferiore o uguale a 34 anni e 364 giorni).

Il beneficio, come previsto dall’articolo 21, comma 2, del decreto-legge n. 60/2024 e dall’articolo 3, comma 4, del decreto attuativo, non si applica ai rapporti di lavoro domestico e ai rapporti di lavoro di apprendistato, in relazione ai quali il quadro normativo vigente già prevede l’applicazione di aliquote previdenziali in misura ridotta rispetto a quella ordinaria.

Stante la formulazione testuale dell’articolo 21, che fa espresso riferimento alle assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori che non abbiano compiuto il trentacinquesimo anno di età, l’esonero in argomento non può essere riconosciuto nelle ipotesi di trasformazione a tempo indeterminato di rapporti di lavoro a tempo determinato già in essere.

Inoltre, considerata la ratio sottesa all’agevolazione in trattazione, consistente nella volontà di incentivare l’occupazione giovanile stabile, non rientra, fra le tipologie incentivate, l’assunzione con contratto di lavoro intermittente o a chiamata, di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, ancorché stipulato a tempo indeterminato[1].

L’esonero contributivo in oggetto è, invece, applicabile in caso di rapporto di lavoro part-time, secondo le indicazioni fornite al successivo paragrafo 4, nonché ai rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro ai sensi della legge 3 aprile 2001, n. 142.

4. Assetto e misura dell’incentivo

L’incentivo previsto dall’articolo 21 del decreto-legge n. 60/2024, valevole per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal 1° luglio 2024 al 31 dicembre 2025, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, è pari all’esonero del versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati, per un periodo massimo di tre anni e comunque non oltre il 31 dicembre 2028, nel limite massimo di importo pari a 800 euro su base mensile per ciascun lavoratore, nei citati limiti illustrati al precedente paragrafo 1.

Per i rapporti di lavoro instaurati e risolti nel corso del mese, detta soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di 25,80 euro (€ 800/31) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo.

Nelle ipotesi di rapporti di lavoro part-time, il massimale dell’agevolazione deve essere proporzionalmente ridotto.

A seguito dell’applicazione della misura, resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Nella determinazione delle contribuzioni esonerabili è necessario fare riferimento, ai fini della delimitazione dell’agevolazione, alla contribuzione datoriale che può essere effettivamente oggetto di sgravio.

Si ricorda, in particolare, che non sono oggetto di esonero le seguenti contribuzioni:

- i premi e i contributi dovuti all’INAIL, come espressamente previsto dal medesimo articolo 21, comma 1, del decreto-legge n. 60/2024;

- il contributo, ove dovuto, al Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del codice civile di cui all’articolo 1, comma 755, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per effetto dell’esclusione dall’applicazione degli sgravi contributivi operata dall’articolo 1, comma 756, ultimo periodo, della medesima legge;

- il contributo, ove dovuto, ai Fondi di cui agli articoli 26, 27 e 29 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, per effetto dell’esclusione dall’applicazione degli sgravi contributivi prevista dall’articolo 33, comma 4, del medesimo decreto legislativo, nonché al Fondo di solidarietà territoriale intersettoriale della Provincia autonoma di Trento e al Fondo di solidarietà bilaterale della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige Sudtirol di cui all’articolo 40 dello stesso decreto legislativo;

- il contributo, ove dovuto, al Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale, previsto dal decreto interministeriale 7 aprile 2016, n. 95269[2], adottato ai sensi dell’articolo 40, comma 9, del decreto legislativo n. 148/2015;

- il contributo previsto dall’articolo 25, quarto comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, in misura pari allo 0,30 per cento della retribuzione imponibile, destinato, o comunque destinabile, al finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua istituiti dall’articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Sono, inoltre, escluse dall’applicazione dell’esonero le contribuzioni che non hanno natura previdenziale e quelle concepite allo scopo di apportare elementi di solidarietà alle gestioni previdenziali di riferimento.

Pertanto, si precisa che non sono oggetto di agevolazione le seguenti forme di contribuzione:

- il contributo di solidarietà sui versamenti destinati alla previdenza complementare e/o ai fondi di assistenza sanitaria di cui al decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 166;

- il contributo di solidarietà per i lavoratori dello spettacolo, di cui all’articolo 1, commi 8 e 14, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182;

- il contributo di solidarietà per gli sportivi, di cui all’articolo 1, commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 166.

Si precisa inoltre che, trattandosi di una contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, il contributo aggiuntivo per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS), previsto dall’articolo 3, quindicesimo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297, destinato al finanziamento dell’incremento delle aliquote contributive del Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti in misura pari allo 0,50 per cento della retribuzione imponibile, è soggetto all’applicazione dell’esonero contributivo. Al riguardo, si sottolinea che il successivo sedicesimo comma del citato articolo 3 della medesima legge prevede contestualmente l’abbattimento della quota annua del trattamento di fine rapporto in misura pari al predetto incremento contributivo. Pertanto, una volta applicato l’esonero dal versamento del contributo aggiuntivo IVS, il datore di lavoro non deve operare l’abbattimento della quota annua del trattamento di fine rapporto o effettuare detto abbattimento in misura pari alla quota del predetto contributo, esclusa, per effetto dell’applicazione del massimale mensile (800 euro), dalla fruizione dell’esonero contributivo.

Poiché l’esonero contributivo previsto dall’articolo 21 del decreto Coesione opera sulla contribuzione effettivamente dovuta, in caso di applicazione delle misure compensative di cui all’articolo 10, commi 2 e 3, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 – relative alla destinazione del trattamento di fine rapporto ai fondi pensione e al Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del codice civile - l’esonero è calcolato sulla contribuzione previdenziale dovuta, al netto delle riduzioni che scaturiscono dall’applicazione delle predette misure compensative.

Con riferimento alla durata del periodo di fruizione dell’agevolazione, ai sensi dell’articolo 21, comma 1, del decreto-legge n. 60/2024, l’esonero in oggetto spetta per un periodo massimo di tre anni a partire dalla data dell’assunzione, e comunque non oltre il 31 dicembre 2028.

Infine, il periodo di fruizione dell’incentivo può essere sospeso esclusivamente nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità, comprese le ipotesi di interdizione anticipata dal lavoro, consentendo, in tale ipotesi, il differimento temporale del periodo di godimento del beneficio.

Ai sensi del comma 7 dell’articolo 21 in trattazione, l’agevolazione spetta nei limiti delle risorse specificatamente stanziate e nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilità previsti dal Programma nazionale Giovani, donne e lavoro 2021-2027. Nel dettaglio, il beneficio contributivo in oggetto è riconosciuto nel limite di spesa di:

- 5 milioni di euro per l'anno 2024;

- 39,5 milioni di euro per l'anno 2025;

- 58,8 milioni di euro per l'anno 2026;

- 53,7 milioni di euro per l’anno 2027;

- 19,3 milioni di euro per l’anno 2028.

Inoltre, in considerazione dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilità previsti dal Programma nazionale Giovani, donne e lavoro 2021-2027, i limiti di spesa sopra riportati sono così ripartiti per le seguenti categorie di Regioni:

categoria di Regione

percentuali

Stanziamenti a valere sul PN GDL – DL Coesione

Meno sviluppate

63,58%

112.090.085,00

In transizione

5,47%

9.643.085,00

Più sviluppate

30,95%

54.566.830,00

totale

100,00%

176.300.000,00

Al riguardo, si precisa quanto segue:

- rientrano tra le Regioni “meno sviluppate” (LD): la Basilicata, la Calabria, la Campania, il Molise, la Puglia, la Sardegna e la Sicilia;

- rientrano tra le Regioni “in transizione” (TR): l’Abruzzo, le Marche e l’Umbria;

- rientrano tra le Regioni “più sviluppate” (MD): l’Emilia-Romagna, il Friuli-Venezia Giulia, il Lazio, la Liguria, la Lombardia, la Provincia autonoma di Bolzano – Alto Adige, la Provincia autonoma di Trento, il Piemonte, la Toscana, la Valle d’Aosta e il Veneto.

Ai fini della corretta imputazione delle risorse rileva la Regione di lavoro indicata nel modulo telematico di domanda del beneficio in trattazione.

L’Istituto provvede, ai sensi del suddetto comma 7 e dell’articolo 9 del decreto attuativo, al monitoraggio del rispetto dei limiti di spesa sopra citati, inviando trimestralmente la rendicontazione del numero di domande accolte e dei relativi oneri al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'Economia e delle finanze.

Se dall’attività di monitoraggio dovesse emergere, anche in via prospettica, il raggiungimento dei limiti di spesa, l’Istituto non procede all’accoglimento di ulteriori domande da parte dei datori di lavoro per l’accesso ai benefici e ne dà immediata comunicazione al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'Economia e delle finanze (cfr. l’art. 9, comma 1, del decreto attuativo).

5. Condizioni di spettanza dell’incentivo

Il diritto alla legittima fruizione dell’esonero contributivo è subordinato al rispetto, da un lato, dei principi generali in materia di incentivi all’assunzione, disciplinati dall’articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, dall’altro, delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro e dell’assicurazione obbligatoria dei lavoratori, nonché di taluni presupposti specificamente previsti dal decreto-legge n. 60/2024.

In particolare, per quanto riguarda specificamente i principi generali in materia di fruizione degli incentivi di cui al citato articolo 31, l’esonero contributivo in trattazione non spetta ove ricorra una delle seguenti condizioni:

1) l’assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva (cfr. l’art. 31, comma 1, lettera a);

2) l’assunzione viola il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine che abbia manifestato per iscritto – entro sei mesi dalla cessazione del rapporto (tre mesi per i rapporti stagionali) - la propria volontà di essere riassunto (cfr. l’art. 31, comma 1, lettera b). Circa le modalità di esercizio del suddetto diritto di precedenza, si rinvia a quanto stabilito, da ultimo, nella risposta a interpello n. 7/2016 del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, secondo il quale, in mancanza o nelle more di una manifestazione espressa per iscritto da parte del lavoratore entro i termini di legge di esercitare tale diritto, il datore di lavoro può legittimamente procedere all’assunzione di altri lavoratori o alla trasformazione di altri rapporti di lavoro a tempo determinato in essere;

3) presso il datore di lavoro sono in atto sospensioni dal lavoro connesse a una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l’assunzione sia finalizzata all’assunzione di lavoratori inquadrati a un livello diverso da quello posseduto dai lavoratori sospesi o da impiegare in unità produttive diverse da quelle interessate dalla sospensione (cfr. l’art. 31, comma 1, lettera c);

4) i lavoratori sono stati licenziati nei sei mesi precedenti da parte di un datore di lavoro che, al momento del licenziamento, presentava assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro che assume o risulta con quest'ultimo in rapporto di collegamento o controllo (cfr. l’art. 31, comma 1, lettera d).

Inoltre, ai fini della legittima fruizione dell’esonero in trattazione, si ribadisce quanto previsto dal comma 2 del medesimo articolo 31, secondo il quale, ai fini della determinazione del diritto agli incentivi e della loro durata, si cumulano i periodi in cui il lavoratore ha prestato l’attività in favore dello stesso soggetto, a titolo di lavoro subordinato o somministrato.

Infine, si ricorda che, come previsto al comma 3 dell’articolo 31 in argomento, l’inoltro tardivo delle comunicazioni telematiche obbligatorie, inerenti all’instaurazione di un rapporto di lavoro o di somministrazione, produce la perdita di quella parte dell’incentivo relativa al periodo compreso tra la data di decorrenza del rapporto agevolato e la data della tardiva comunicazione.

Inoltre, il diritto alla fruizione dell’agevolazione in trattazione, sostanziandosi in un beneficio contributivo, è subordinato al rispetto di quanto previsto dall’articolo 1, comma 1175, della legge n. 296/2006, ossia:

  • regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale, ai sensi della normativa in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC);
  • assenza di violazioni nelle predette materie, comprese le violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro, nonché di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro individuate con decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, fermi restando gli altri obblighi di legge;
  • rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Al riguardo, si rappresenta che, secondo il disposto di cui al successivo comma 1175-bis[3] del medesimo articolo 1: “Resta fermo il diritto ai benefici di cui al comma 1175 in caso di successiva regolarizzazione degli obblighi contributivi ed assicurativi, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, nonché delle violazioni accertate di cui al medesimo comma 1175, entro i termini indicati dagli organi di vigilanza sulla base delle specifiche disposizioni di legge. In relazione alle violazioni amministrative che non possono essere oggetto di regolarizzazione, il recupero dei benefici erogati non può essere superiore al doppio dell'importo sanzionatorio oggetto di verbalizzazione”.

In relazione ai vincoli specificamente previsti dal decreto Coesione, il diritto alla legittima fruizione dell’agevolazione in trattazione è subordinato alla sussistenza delle seguenti condizioni:

  1. il datore di lavoro deve essere un soggetto disoccupato che non abbia compiuto trentacinque anni di età (ossia avere un’età inferiore o uguale a 34 anni e 364 giorni) e che abbia avviato sul territorio nazionale, a decorrere dal 1° luglio 2024 e fino al 31 dicembre 2025, un’attività imprenditoriale operante nei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica, qualificata come tale secondo i criteri stabiliti dal decreto attuativo indicati al paragrafo 2 della presente circolare. Al riguardo, si precisa che nell’istanza di richiesta dell’esonero in argomento il soggetto che ha avviato l’attività deve dichiarare la sussistenza dello status di disoccupato alla data di avvio. La sussistenza di tale requisito viene, inoltre, accertata dall’Istituto tramite la consultazione della banca dati del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali appositamente predisposta;

  1. il lavoratore, alla data della nuova assunzione, non deve avere compiuto trentacinque anni di età (dovendosi intendere un’età inferiore o uguale a 34 anni e 364 giorni).

Infine, per la legittima applicazione della misura è necessario considerare le condizioni di compatibilità con la normativa in materia di aiuti di Stato di cui al successivo paragrafo.

6. Compatibilità con la normativa in materia di aiuti di Stato

Sotto il profilo soggettivo, il beneficio contributivo previsto all’articolo 21 del decreto-legge n. 60/2024, in quanto rivolto a una specifica platea di destinatari, si configura quale misura selettiva e si applica, come previsto dall’articolo 4 del decreto attuativo, nel rispetto del regolamento (UE) n. 651/2014 e, in particolare, nel rispetto dell’articolo 22 del medesimo regolamento con riferimento agli aiuti all’avviamento.

Come previsto dall’articolo 4, comma 2, del decreto attuativo, l’ammontare dell’agevolazione non può superare gli importi massimi di cui all’articolo 22, paragrafo 3, del citato regolamento (UE) n. 651/2014, secondo il quale “gli aiuti all'avviamento sono erogati sotto forma di: a) prestiti con tassi di interesse non conformi alle condizioni di mercato, con una durata di dieci anni e un importo nominale massimo di 1,1 milione di EUR, o di 1,65 milioni di EUR per le imprese stabilite nelle zone assistite che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato, o di 2,2 milioni di EUR per le imprese stabilite nelle zone assistite che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del trattato. Per i prestiti di durata compresa fra cinque e dieci anni, gli importi massimi possono essere adeguati moltiplicando i precedenti importi per il rapporto tra dieci anni e la durata effettiva del prestito. Per i prestiti di durata inferiore a cinque anni, l'importo massimo è pari a quello dei prestiti della durata di cinque anni; b) garanzie con premi non conformi alle condizioni di mercato, con una durata di dieci anni e un importo massimo garantito di 1,65 milioni di EUR, o di 2,48 milioni di EUR per le imprese stabilite nelle zone assistite che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato, o di 3,3 milioni di EUR per le imprese stabilite nelle zone assistite che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del trattato. Per le garanzie di durata compresa fra cinque e dieci anni, gli importi massimi garantiti possono essere adeguati moltiplicando i precedenti importi per il rapporto tra dieci anni e la durata effettiva della garanzia. Per le garanzie di durata inferiore a cinque anni, l'importo massimo garantito è pari a quello delle garanzie della durata di cinque anni. La garanzia non supera l'80 % del relativo prestito; c) sovvenzioni, compresi investimenti in equity o quasi-equity, riduzione dei tassi di interesse e dei premi di garanzia fino ad un massimo di 0,5 milioni di EUR in equivalente sovvenzione lordo, o di 0,75 milioni di EUR per le imprese stabilite nelle zone assistite che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato, o di 1 milione di EUR per le imprese stabilite nelle zone assistite che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del trattato”.

La legittima fruizione dell’incentivo per le assunzioni a tempo indeterminato è altresì subordinata, come espressamente previsto dall’articolo 3, comma 3, del decreto attuativo e come anticipato al paragrafo 2 della presente circolare, alla circostanza che il datore di lavoro non rientri tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in conto bloccato gli aiuti individuali definiti come illegali o incompatibili della Commissione europea (cfr. l’art. 46 della legge n. 234/2012, c.d. clausola Deggendorf).

In forza del rinvio al rispetto delle previsioni di cui al citato regolamento (UE) n. 651/2014, l’assunzione del lavoratore per il quale si intende fruire del beneficio di cui all’articolo 21, comma 1, del decreto Coesione, deve, infine, comportare un incremento occupazionale netto.

Ai fini della determinazione dell’incremento occupazionale netto il numero dei dipendenti è calcolato in Unità di Lavoro Annuo (U.L.A.), secondo il criterio convenzionale proprio del diritto comunitario.

Come chiarito dalla giurisprudenza comunitaria (cfr. Corte di giustizia dell’Unione europea, Sezione II, sentenza 2 aprile 2009, n. C-415/07), nell’operare la valutazione dell’incremento dell’occupazione “si deve porre a raffronto il numero medio di unità lavoro–anno dell’anno precedente all’assunzione con il numero medio di unità lavoro-anno dell’anno successivo all’assunzione”.

Il principio espresso dalla citata sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, come già chiarito nell’interpello n. 34 del 17 dicembre 2014 del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, deve essere inteso nel senso che l’impresa deve verificare l’effettiva forza lavoro presente nei dodici mesi successivi all’assunzione agevolata e non una occupazione “stimata”. Pertanto, l’incremento occupazionale netto relativo ai dodici mesi successivi deve essere verificato tenendo in considerazione l’effettiva forza occupazionale media al termine del periodo dei dodici mesi e non la forza lavoro “stimata” al momento dell’assunzione.

Per tale motivo, qualora al termine dell’anno successivo all’assunzione si riscontri un incremento occupazionale netto in termini di U.L.A., le quote mensili di incentivo eventualmente già godute si “consolidano”; in caso contrario, l’incentivo non può essere legittimamente riconosciuto e il datore di lavoro è tenuto alla restituzione delle singole quote di incentivo eventualmente già godute in mancanza del rispetto del requisito richiesto mediante le procedure di regolarizzazione.

L’incentivo, inoltre, in forza del disposto dell’articolo 32, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 651/2014, è comunque applicabile qualora l’incremento occupazionale netto non si realizzi in quanto il posto o i posti di lavoro precedentemente occupati si siano resi vacanti a seguito di:

- dimissioni volontarie;

- invalidità;

- pensionamento per raggiunti limiti di età;

- riduzione volontaria dell’orario di lavoro;

- licenziamento per giusta causa.

Il requisito dell’incremento occupazionale netto deve, invece, essere rispettato nel caso in cui il posto o i posti di lavoro prima occupati si siano resi vacanti a seguito di licenziamenti per riduzione di personale.

Inoltre, come espressamente previsto dall’articolo 31, comma 1, lettera f), del decreto legislativo n. 150/2015, il calcolo della forza lavoro mediamente occupata si effettua mensilmente, confrontando il numero di lavoratori dipendenti equivalente a tempo pieno del mese di riferimento con quello medio dei dodici mesi precedenti, avuto riguardo alla nozione di “impresa unica” di cui all’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013.

L’incremento deve, pertanto, essere valutato in relazione all’intera organizzazione del datore di lavoro e non rispetto alla singola unità produttiva presso cui si svolge il rapporto di lavoro.

Per la valutazione dell’incremento occupazionale netto è necessario considerare le varie tipologie di lavoratori a tempo determinato e indeterminato, salvo il lavoro cosiddetto accessorio. Il lavoratore assunto in sostituzione di un lavoratore assente non deve essere computato nella base di calcolo, mentre va computato il lavoratore sostituito.

Il rispetto del requisito dell’incremento occupazionale netto deve essere verificato in concreto, in relazione a ogni singola assunzione per la quale si intende fruire dell’incentivo.

Il venire meno dell’incremento fa perdere il beneficio per il mese di calendario di riferimento; l’eventuale ripristino dell’incremento per i mesi successivi consente, invece, la fruizione del beneficio dal mese di ripristino fino alla sua originaria scadenza, ma non consente di recuperare il beneficio perso.

Infine, in considerazione della natura dell’agevolazione in trattazione quale aiuto di Stato, l’INPS provvede a registrare la misura nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (cfr. l’art. 7, comma 2, del decreto attuativo).

7. Coordinamento con altri incentivi

Come espressamente previsto dall’articolo 21, comma 2, del decreto-legge n. 60/2024 e dall’articolo 3, comma 4 del decreto attuativo, l’agevolazione in trattazione non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente.

Nello specifico, l’agevolazione non è cumulabile con gli esoneri e le riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente in relazione alla contribuzione dovuta dal datore di lavoro.

Conseguentemente, prendendo a riferimento le forme di incentivo all’assunzione maggiormente diffuse, fruibili in relazione alle nuove assunzioni, a titolo esemplificativo, l’esonero contributivo in argomento non è cumulabile con l’incentivo per l’assunzione di donne prive di impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi o prive di impiego da almeno sei mesi e appartenenti a particolari aree o settori economici o professioni, di cui all’articolo 4, commi da 8 a 11, della legge 28 giugno 2012, n. 92.

Inoltre, si precisa che, per il periodo di applicazione dell’esonero in trattazione, non è possibile godere, per i medesimi lavoratori, della c.d. “Decontribuzione Sud”, disciplinata dall’articolo 1, commi da 161 a 168, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e, da ultimo, dall’articolo 1, commi da 406 a 422, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (di seguito, legge di Bilancio 2025), come espressamente previsto dai commi 411 e 419 della medesima disposizione.

Infine, considerata l’entità dell’esonero in trattazione, pari al 100 per cento della contribuzione complessivamente dovuta dal datore di lavoro, la stessa non risulta cumulabile con l’incentivo previsto per l’assunzione di lavoratori disabili di cui all’articolo 13 della legge 12 marzo 1999, n. 68, come modificato dall’articolo 10 del decreto legislativo n. 151/2015, né con l’incentivo previsto per l’assunzione di beneficiari del trattamento NASpI di cui all’articolo 2, comma 10-bis, della legge n. 92/2012 pari, a seguito delle modifiche introdotte dall’articolo 24, comma 3, del decreto legislativo n. 150/2015, al 20 per cento dell’indennità che sarebbe spettata al lavoratore se non fosse stato assunto per la durata residua del trattamento.

Sempre con riferimento all’eventuale compatibilità dell’esonero in argomento con altri regimi agevolati, si fa presente che, nelle ipotesi in cui i lavoratori assunti vengano occupati in Paesi extracomunitari non convenzionati, in considerazione della disciplina speciale del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, recante “Norme in materia di tutela dei lavoratori italiani operanti nei Paesi extracomunitari e di rivalutazione delle pensioni erogate dai fondi speciali gestiti dall’INPS”, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398, che prevede una contribuzione previdenziale speciale, con l’applicazione di retribuzioni convenzionali, l’esonero in trattazione non può trovare applicazione (cfr. la circolare n. 236 del 30 luglio 1994, nella quale, con riferimento alle agevolazioni previste per le assunzioni dei lavoratori in mobilità, si era già esclusa la possibilità di concedere i benefici contributivi per i lavoratori operanti in Paesi extracomunitari assicurati in base al decreto-legge n. 317/1987, data la specialità dell’impianto normativo della predetta legge).

In forza della previsione secondo cui l’esonero non è cumulabile con “altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa” si fa, inoltre, presente che il beneficio in trattazione non è cumulabile con le riduzioni contributive previste per il settore dell’edilizia.

Diversamente, per espressa previsione del comma 2 dell’articolo 21, la misura è compatibile, senza alcuna riduzione, con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216 (cfr. l’art. 21, comma 2, del decreto Coesione).

Come espressamente previsto dall’articolo 21, comma 6, del decreto Coesione, per i datori di lavoro che si avvalgono dell’esonero in argomento, nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2028, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando il beneficio.

La misura è, inoltre, compatibile con l’esonero disciplinato dall’articolo 5 della legge 5 novembre 2021, n. 162, pari all’1 per cento dei contributi previdenziali, nel limite massimo di 50.000 euro annui, a favore dei datori di lavoro privati che siano in possesso della “Certificazione della parità di genere” di cui all’articolo 46-bis del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, nei limiti e nel rispetto della contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro effettivamente dovuta.

L’esonero in trattazione è altresì cumulabile con le agevolazioni consistenti in una riduzione della contribuzione previdenziale a carico del lavoratore, quale, ad esempio, l’esonero sulla quota dei contributi previdenziali IVS a carico della lavoratrice madre previsto dall’articolo 1, commi 180 e 181, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (legge di Bilancio 2024).

8. Procedimento di ammissione all’incentivo. Adempimenti dei datori di lavoro

Allo scopo di conoscere con certezza l’ammontare del beneficio spettante e l’eventuale residua disponibilità delle risorse, il datore di lavoro richiedente l’esonero contributivo in argomento deve inoltrare all’INPS la domanda di ammissione all’agevolazione in trattazione (cfr. l’art. 21 del decreto-legge n. 60/2024), avvalendosi esclusivamente del modulo di istanza on-line reperibile sul sito istituzionale www.inps.it, nella sezione denominata “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo) - Incentivi Decreto Coesione- Articolo 21”.

Nel modulo di istanza on-line devono essere indicate, come previsto dall’articolo 5, comma 2, del decreto attuativo, le seguenti informazioni:

a) i dati identificativi dell’impresa, con indicazione della data di costituzione, della data di invio all’Ufficio del Registro delle Imprese della Comunicazione Unica per la nascita delle imprese di cui al decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, nonché degli elementi da cui si evince l’appartenenza alle categorie di attività che possono beneficiare dell’esonero contributivo;

b) i dati anagrafici e lo stato occupazionale di colui che ha avviato l’attività imprenditoriale prima del suddetto avvio. Al riguardo, si precisa che nell’istanza di richiesta dell’esonero in argomento il soggetto che ha avviato l’attività deve dichiarare la sussistenza dello status di disoccupato alla data di avvio;

c) i dati identificativi del lavoratore assunto o da assumere;

d) la tipologia di contratto sottoscritto o da sottoscrivere; la percentuale oraria di lavoro;

e) la retribuzione media mensile che sarà erogata, comprensiva dei ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità, nonché l’ammontare dell’aliquota contribuiva datoriale riferita al rapporto di lavoro oggetto di esonero;

f) la dichiarazione del datore di lavoro ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale il medesimo esclude il cumulo con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento con riferimento al singolo lavoratore.

L’INPS, una volta ricevuta la domanda telematica sia per i rapporti di lavoro in corso che per i rapporti di lavoro non ancora instaurati, mediante i propri sistemi informativi centrali provvede a:

  • consultare la banca dati del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali appositamente predisposta per verificare la sussistenza dello status di disoccupato alla data di avvio dell’attività indicata nel modulo on- line;
  • calcolare l’ammontare del beneficio spettante in base all’ammontare dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro dichiarati nella richiesta;
  • consultare il Registro Nazionale degli aiuti di Stato per verificare che per quel datore di lavoro sussistano le condizioni per riconoscere l’agevolazione richiesta, relativamente al rispetto della clausola Deggendorf richiamata al paragrafo 6 della presente circolare;
  • fornire, qualora risulti che vi sia sufficiente capienza di risorse e che i requisiti di cui sopra siano rispettati, un riscontro di accoglimento della domanda e procedere alla registrazione dell’agevolazione sul Registro Nazionale degli aiuti di Stato.

In particolare, si evidenzia che, qualora la domanda di riconoscimento dell’incentivo in trattazione sia inviata per un’assunzione in corso, con conseguente indicazione della relativa comunicazione obbligatoria, l’INPS fornisce, mediante comunicazione in calce al medesimo modulo telematico, l’esito di accoglimento con riconoscimento dell’importo spettante.

Diversamente, qualora l’istanza di riconoscimento dell’incentivo in trattazione sia inviata per un’assunzione non ancora effettuata, l’INPS calcola l’ammontare del beneficio spettante, accantona preventivamente le risorse e invia una comunicazione a mezzo posta elettronica certificata (PEC) o tramite posta elettronica ordinaria (e-mail), qualora non sia disponibile un indirizzo PEC, e una notifica nell’area “MyINPS”, con le quali invita il soggetto interessato a provvedere all’instaurazione del rapporto di lavoro e al conseguente adempimento dell’invio della comunicazione obbligatoria entro il termine perentorio di 10 giorni.

Nel suddetto periodo temporale l’INPS consulta quotidianamente l’archivio delle comunicazioni obbligatorie per verificare che la comunicazione Unilav relativa al rapporto da incentivare sia stata effettivamente inviata e accoglie la richiesta di incentivo laddove recepisca la presenza di tale comunicazione.

Si precisa che i termini previsti per la presentazione della comunicazione obbligatoria sono perentori; la loro inosservanza determina la perdita degli importi precedentemente accantonati, ferma restando la possibilità di riproporre una nuova istanza.

Si invitano, pertanto, i datori di lavoro a prestare la massima attenzione nel compilare correttamente i moduli telematici dell’INPS e le comunicazioni telematiche obbligatorie (Unilav) inerenti al rapporto per cui si chiede l’incentivo. Si evidenzia, in particolare, che non può essere accettata una domanda contenente dati diversi da quelli presenti nelle comunicazioni Unilav.

Ai fini dell’ammissione alla fruizione dell’esonero in argomento, l’INPS quantifica quanto possa essere erogato per ciascuna annualità per il singolo rapporto di lavoro, provvedendo ad accogliere le richieste solo laddove vi sia sufficiente capienza di risorse da ripartire pro-quota per i 36 mesi di agevolazione spettante, come espressamente previsto dall’articolo 5, comma 3, del decreto attuativo.

L’importo dell’esonero riconosciuto dalle procedure telematiche costituisce l’ammontare massimo dell’agevolazione che può essere fruita nelle denunce contributive.

Si precisa inoltre che, con riferimento ai rapporti di lavoro a tempo parziale, nell’ipotesi di variazione in aumento della percentuale oraria di lavoro in corso del rapporto di lavoro, compreso il caso di assunzione a tempo parziale e successiva trasformazione a tempo pieno, il beneficio fruibile non può superare, per i vincoli legati al finanziamento della misura, il tetto già autorizzato mediante le procedure telematiche. Nelle ipotesi di diminuzione dell’orario di lavoro, compreso il caso di assunzione a tempo pieno e successiva trasformazione del rapporto di lavoro in part-time, è onere del datore di lavoro riparametrare l’incentivo spettante e fruire dell’importo ridotto.

Anche a seguito dell’autorizzazione al godimento dell’agevolazione, l’Istituto provvede ai necessari controlli attraverso la consultazione delle informazioni presenti nelle proprie banche dati, nonché delle eventuali informazioni presenti nelle banche dati del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e dell’Ispettorato nazionale del lavoro, allo scopo rese disponibili, per gli aspetti di rispettiva competenza. Inoltre, se necessario, l’INPS può avvalersi di dati e informazioni detenuti dal Ministero delle Imprese e del made in Italy (cfr. l’art. 8, comma 3, del decreto attuativo).

Al riguardo, si precisa che i datori di lavoro che hanno beneficiato indebitamente dell’esonero contributivo sono tenuti al versamento dei contributi dovuti, nonché al pagamento delle sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia, ferma restando l’eventuale responsabilità penale ove il fatto costituisca reato (cfr. l’art. 8, comma 1, del decreto attuativo).

9. Modalità di esposizione dei dati relativi alla fruizione dell’incentivo nella sezione del flusso Uniemens

Per potere esporre l’agevolazione contributiva, dal mese di competenza successivo a quello di pubblicazione della presente circolare, i datori di lavoro autorizzati a fruire della misura devono valorizzare all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, elemento <InfoAggcausaliContrib> i seguenti elementi:

- nell’elemento <CodiceCausale> deve essere inserito il nuovo valore “EA34”, avente il significato di “Esonero autoimpiego nei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica. Art 21 del decreto-legge n. 60/2024”;

- nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> deve essere inserito il numero di protocollo della domanda telematica;

- nell’attributo <TipoIdentMotivoUtilizzo> deve essere indicato il valore “PROTOCOLLO”;

- nell’elemento <AnnoMeseRif> deve essere indicato l’AnnoMese di riferimento del conguaglio;

– nell’elemento <BaseRif> deve essere inserito l’importo della retribuzione imponibile corrisposta nel mese; tale elemento deve essere valorizzato esclusivamente per i periodi arretrati, ossia tali che <AnnoMeseRif> sia diverso dal periodo di competenza della denuncia;

- nell’elemento <ImportoAnnoMeseRif> deve essere indicato l’importo conguagliato, relativo alla specifica competenza.

I dati esposti nell’Uniemens, come sopra specificati, vengono successivamente riportati, a cura dell’Istituto, nel DM2013 “VIRTUALE” ricostruito dalle procedure come segue:

- con il codice di nuova istituzione “L627”, avente il significato di “Conguaglio Esonero contributivo autoimpiego nei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica. Art 21 del decreto-legge n. 60/2024”;

- con il codice di nuova istituzione “L628”, avente il significato di “Arretrati Esonero contributivo autoimpiego nei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica. Art 21 del decreto-legge n. 60/2024”.

Si fa presente che la valorizzazione dell'elemento <AnnoMeseRif> con riferimento alle mensilità da luglio 2024 al mese precedente l’esposizione del corrente può essere effettuata esclusivamente nei flussi Uniemens di competenza di dicembre 2025, gennaio 2026 e febbraio 2026.

Nel caso in cui il datore di lavoro stia usufruendo di altri incentivi non cumulabili con gli esoneri in trattazione e voglia fruire della misura in argomento, il medesimo deve procedere alla restituzione dell’agevolazione già fruita tramite flussi regolarizzativi che vengono elaborati senza l’aggravio delle sanzioni civili.

I datori di lavoro che hanno diritto al beneficio, ma hanno sospeso o cessato l’attività e vogliono fruire dell’esonero spettante, devono avvalersi della procedura delle regolarizzazioni (Uniemens/vig).

10. Istruzioni contabili

Per la rilevazione contabile degli oneri relativi all’esonero contributivo disciplinato dall’articolo 21, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 60/2024, si istituisce nell’ambito della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali – evidenza contabile GAW (Gestione sgravi degli oneri sociali ed altre agevolazioni contributive) – il seguente conto:

- GAW37175 – Esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali per i giovani disoccupati con età inferiore ai 35 anni, che avviano sul territorio nazionale un’attività d’impresa nell’ambito dei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica – Articolo 21, commi 1 e 2 del Decreto-Legge 7 maggio 2024, n. 60.

Al conto di nuova nomina gestito dalla procedura automatizzata di ripartizione contabile del DM vanno contabilizzate le somme conguagliate dai datori di lavoro ed esposte nel flusso Uniemens con i codici evento “L627” e “L628”, rispettivamente per il periodo corrente e a titolo di arretrati, secondo le istruzioni operative fornite al precedente paragrafo 9.

Le istruzioni contabili riguardanti l’incentivo economico previsto dall’articolo 21, comma 3, del decreto Coesione saranno fornite con successivo messaggio in concomitanza con quelle operative.

I rapporti finanziari con lo Stato, ai fini del rimborso degli oneri previsti dalla normativa, sono tenuti come di consueto dalla Direzione Generale.

Si allega la variazione al piano dei conti (Allegato n. 2).

Il Direttore Generale
Valeria Vittimberga



[1] Al riguardo, si osserva che il lavoro intermittente, anche laddove preveda la corresponsione di un compenso continuativo in termini di indennità di disponibilità (la cui misura è, peraltro, rimessa alla pattuizione fra le parti), costituisce pur sempre una forma contrattuale strutturalmente concepita allo scopo di fare fronte ad attività lavorative di natura discontinua (“prestazione lavorativa in modo discontinuo o intermittente […] anche […] in periodi predeterminati nell’arco della settimana, del mese o dell’anno” - cfr. l’art. 13, comma 1, del decreto legislativo n. 81/2015), tant’è che, sul piano generale, la durata della prestazione lavorativa è soggetta a limitazioni di legge (“con l'eccezione dei settori del turismo, dei pubblici esercizi e dello spettacolo, il contratto di lavoro intermittente è ammesso, per ciascun lavoratore con il medesimo datore di lavoro, per un periodo complessivamente non superiore a quattrocento giornate di effettivo lavoro nell'arco di tre anni solari” - cfr. l’art. 13, comma 3, del decreto legislativo n. 81/2015). Infine, l’effettivo svolgimento della prestazione lavorativa, nell’an e nel quantum, è soggetto alla totale discrezionalità delle esigenze produttive del datore di lavoro (“un lavoratore si pone a disposizione di un datore di lavoro che ne può utilizzare la prestazione lavorativa” - cfr. l’art. 13, comma 1, del decreto legislativo n. 81/2015).

[2] L’articolo 6 del D.I. n. 95269/2016 prevede che ai contributi di finanziamento del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale si applica l’articolo 33, comma 4, del decreto legislativo n. 148/2015, con conseguente esclusione dell’applicazione delle disposizioni relative agli sgravi contributivi.

[3] Il comma 1175-bis dell’articolo 1 della legge n. 296/2006 è stato introdotto dall’articolo 29, comma 1, lettera b), del decreto–legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56.

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